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S T A T U T O U G L
TITOLO I
Definizione, principi e finalità.
Art. 1 – Definizione.
1. L’Unione Generale del Lavoro (di seguito denominata UGL) è
una organizzazione sindacale che riconosce la sua unità come
valore imprescindibile.
2. Essa, dunque, pur articolandosi in strutture territoriali e di
categoria, è una associazione sindacale che perseguendo scopi
di natura generale riconosce le peculiarità di ciascuna categoria
e territorio ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione
esclusivamente settoriale.
3. Il suo ordinamento garantisce i più ampi spazi di democrazia
interna e la libera circolazione delle idee e la loro espressione,
nel pieno rispetto per le convinzioni politiche, religiose e
filosofiche di ognuno.
4. L’UGL associa lavoratrici e lavoratori attive/i e pensionate/i sia
"etero" che "auto" diretti, con la pregiudiziale inderogabile di
non poter costituire in nessun caso datore di lavoro o
controparte datoriale.
5. L’UGL promuove la costituzione di associazioni di autotutela e
di solidarietà, fra particolari categorie di lavoratori o persone
disagiate, e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione
sociale.
6. L’adesione all’UGL è volontaria e comporta esclusivamente
l’accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.
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7. L’UGL a sua volta, per il perseguimento delle proprie finalità,
può decidere l’affiliazione ad organizzazioni sindacali
sovranazionali, aventi ordinamenti non in contrasto con il
presente Statuto.
8. L’UGL ha sede in Roma.
Art. 2 - Principi e finalità.
1. Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’UGL
ribadisce la centralità insopprimibile dell’organizzazione
sindacale per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e
per la trasformazione sociale dell’economia.
2. L’UGL pur costituendo un autonomo centro di iniziative
politiche è una organizzazione apartitica. In tale quadro essa
svolge la propria azione programmatica e propositiva in
maniera del tutto autonoma da ogni forza politica, con le quali
non rinuncia ad avere qualsiasi tipo di confronto nel rispetto
dei rispettivi ruoli e delle diverse modalità di azione.
3. Gli orientamenti programmatici e l’azione sindacale, pur
slegati da qualsiasi strutturazione ideologica, non
prescindono, tuttavia, dalla realtà storica della comunità
nazionale, e delle comunità sovranazionali alla quale
appartiene.
4. L’UGL, perciò, è impegnata per una sempre più coordinata ed
incisiva presenza delle organizzazioni sindacali
sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico
e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea.
5. L’UGL, così, riafferma, la propria convinta adesione agli
ideali europeisti, individuando come precipuo impegno il
raggiungimento di una Unione delle comunità e non solo delle
economie. La visione di una Europa più decisamente
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impegnata nella difesa delle categorie più deboli e della
coesione sociale degli stati membri è confermata come
patrimonio culturale e linea di azione sindacale dell’UGL.
6. Le finalità che l’Unione Generale del Lavoro si propone di
perseguire si fondano innanzitutto sul superamento definitivo
della concezione di classe sociale e sulle conseguenze
ideologiche che essa comporta.
7. Il raggiungimento di un compiuto sistema di
corresponsabilizzazione nelle scelte di impresa, costituisce,
dunque, piano essenziale di azione sindacale per l’UGL. Essa
si impegna, pertanto, per il superamento dell’attuale forma di
organizzazione dei fattori produttivi, per una più concreta
presenza delle rappresentanze dei lavoratori all’interno dei
percorsi decisionali dell’impresa. In questo quadro l’azione
formativa sindacale, e la proposta di modifiche legislative
all’attuale impianto del diritto societario, rappresentano due
importanti canali di intervento dell’UGL.
8. L’UGL, riconoscendo la centralità e la dignità della persona,
in ogni circostanza ed in ogni momento della sua vita,
individua nelle forme e negli strumenti di una moderna
socialità dello Stato, una delle fondamentali conquiste del
sindacato.
9. Lo Stato Sociale, pur attraverso una organica riformulazione
dei suoi obiettivi e strumenti, rimane, pertanto, un mezzo
efficace per garantire ed attuare la solidarietà fra le categorie
di lavoratori, attivi e pensionati, e combattere ogni forma di
esclusione sociale soprattutto in riferimento ai disoccupati, ai
giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani disagiati,
ai portatori di handicap.
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10. L’UGL, in tale ottica, ribadisce la propria opzione verso una
politica del lavoro non sessista, in grado di agevolare e
promuovere le pari opportunità per ogni donna, anche
all’interno della propria organizzazione gerarchica.
11. La UGL è, inoltre, impegnata a promuovere l’applicazione dei
diritti economici e sociali dei lavoratori immigrati.
12. L’UGL nasce e si sviluppa nell’ambito del più ampio
movimento per la ricomposizione della frammentazione della
rappresentanza sindacale e la riaffermazione concreta ed
operativa dell’unità del mondo del lavoro.
13. L’UGL, pertanto, è impegnata in ogni sua articolazione
territoriale e di categoria, per l’individuazione in ogni sede di
adeguate strutture e forme per una sempre più stretta
collaborazione ed intesa tra le forze organizzate dei lavoratori.
14. L’unità del mondo del lavoro garantisce ed esalta la
possibilità di diverse forme di aggregazione dei lavoratori, in
un ambito che è propriamente pluralista contro ogni forma di
monopolio della rappresentanza sindacale.
15. L’UGL, riconoscendo la validità dei Principi Fondamentali e
della Parte Prima della Costituzione della Repubblica Italiana,
si impegna per la loro reale applicazione.
16. L’UGL ricomprende tra le proprie finalità la costituzione ed il
coordinamento di Associazioni, Enti e Società, strumentali al
perseguimento dei propri scopi, per la difesa ed il patrocinio
dei diritti di ogni cittadino (lavoratore, pensionato, non
occupato professionalmente) ed il miglioramento delle sue
condizioni di vita professionale, sociale ed umana.
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TITOLO II
Norme Generali
Art. 3 - Diritti ed impegni degli associati.
1. Coloro che intendono associarsi alla Unione Generale del
Lavoro debbono inoltrare domanda alla Segreteria
Confederale, per il tramite delle Unioni Territoriali del Lavoro
o delle Federazioni di categoria, dichiarando di accettare i
principi e le finalità dell’UGL e impegnandosi ad osservarne
lo Statuto.
2. Il solo documento che comprova l'associazione alla UGL è la
tessera confederale, il cui rilascio e la cui validità sono legate
alla regolarità dei versamenti delle quote associative, in
difetto dalle quali si decade da iscritti.
3. L’associato che intende recedere dall'associazione alla UGL
deve darne formale comunicazione e la decadenza vale dal
primo giorno del mese successivo a quello della
comunicazione.
4. Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti
alla elezione degli organi direttivi e statutari ed alla
formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui
sono componenti. Il voto è personale nei congressi di primo
grado, e attraverso deleghe nei congressi di grado superiore ed
in quello confederale.
5. E garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi
e le finalità dell’UGL.
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6. Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia
dialettica sindacale.
Art. 4 - Cariche statutarie.
1. Tutte le cariche sociali sono elettive.
2. Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione, gli
associati all’UGL, muniti della tessera confederale ed in
regola con i pagamenti dei contributi associativi.
3. Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle
strutture dell'organizzazione sono gratuite.
Art. 5 – Incompatibilità.
1. La carica di Segretario Generale, di Segretario Confederale; di
Segretario responsabile di Federazione o Sindacato nazionale
di categoria; di segretario Responsabile di Unione Territoriale
e Regionale; di Presidente degli Enti di diretta emanazione
confederale; di legale rappresentante e/o amministratore (fatta
eccezione per i semplici componenti di Consigli di
amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative)
delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute,
per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente
dalla Confederazione; di dirigente responsabile apicale
(comunque denominato) delle Associazioni od Enti collaterali
costituite dalla confederazione sono incompatibili con:
a) mandati di parlamentare europeo e nazionale;
b) incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali,
regionali e provinciali - in partiti politici;
c) candidature alle assemblee legislative europee e
nazionali.
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2. La Segreteria Confederale, a richiesta dell’interessato, può
deliberare deroghe temporanee relativamente alle ipotesi di
cui alla lettera c) del precedente comma.
3. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il dirigente sindacale
decade dall’incarico e viene sostituito da un reggente,
nominato dalla Segreteria Confederale, con il compito di
portare la struttura, nei tempi previsti, al Congresso
Straordinario.
Art. 6 - Incompatibilità funzionali e limiti di età.
1. La carica di Segretario Generale, di Segretario Confederale, di
Segretario responsabile di Federazione o Sindacato nazionale
di categoria, di Unione Territoriale e Regionale sono
incompatibili tra loro e con le seguenti altre cariche:
a) presidente degli Enti di diretta emanazione
confederale;
b) legale rappresentante e/o amministratore (fatta
eccezione per i semplici componenti di Consigli di
amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative)
delle società di capitali le cui quote od azioni siano
possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%,
direttamente dalla Confederazione;
c) dirigente responsabile apicale (comunque denominato)
delle Associazioni collaterali costituite dalla confederazione
o che in ogni caso con essa abbiano accordi associativi o
patti di affiliazione anche secondari.
d) la Segreteria Confederale, per particolari motivi, può
deliberare deroghe in ordine alle ipotesi di cui alla precedente
lettera a).
2. Per favorire la rotazione di responsabilità organizzative anche
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orizzontali, il Segretario generale, i Segretari confederali, i
Responsabili di Unioni territoriali e regionali, i Segretari di
Federazioni o Sindacati nazionali, i Presidenti di Enti di
diretta emanazione confederale,i dirigenti responsabili apicali
(comunque denominati) delle Associazione collaterali
costituite dalla Confederazione possono essere riconfermati,
nella stessa struttura., per non più di tre mandati congressuali
e comunque non oltre dodici anni.
3. I legali rappresentanti e/o gli amministratori (fatta eccezione
per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o
di gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le
cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di
voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione
possono essere riconfermati nell’incarico non oltre 6 anni
nella stessa società.
4. Il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età
costituisce causa di decadenza dalla carica di Segretario
responsabile di Unione territoriale e regionale e di
Federazione o Sindacato nazionale di categoria, ad eccezione
della Federazione pensionati.
5. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, i dirigenti sindacali
decadono dall'incarico e vengono sostituiti da reggenti
nominati dalla Segreteria Confederale, con il compito di
portare la struttura, nei tempi previsti al Congresso
Straordinario.
6. Il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età
costituisce causa di decadenza dalle cariche ricoperte negli
organi confederali di cui al successivo articolo 11, lettera c),
d), e), nonché da qualsiasi carica apicale negli organi degli
Enti, Associazioni ed Istituti di diretta emanazione
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confederale.
7. La Segreteria Confederale, per ragioni di carattere
organizzativo, su proposta del Segretario Generale, può
disporre con apposita delibera deroghe alla norma di cui al
primo comma del presente articolo, esclusivamente per quanto
riguarda la cumulabilità delle cariche di Segretario
responsabile di Unione Territoriale e di Segretario
responsabile di Unione Regionale.
Art. 7 - Attività contrattuale.
1. Le articolazioni organizzative, di cui al Titolo VI del presente
Statuto, sono tenute ad informare tempestivamente la
Segreteria Confederale, e le altre articolazioni eventualmente
interessate, in ordine all'andamento della contrattazione di
accordi collettivi. Parimenti le Federazioni Provinciali o
Regionali sono tenute a dare informativa tempestiva alla
propria UTL o UR e alla propria Federazione Nazionale. In
particolare in presenza di accordi territoriali le Federazioni
Nazionali interessate sono tenute ad informare
tempestivamente al Segreteria Confederale.
2. Tutti gli accordi si sottoscrivono con l’assenso e l’assistenza
della propria struttura confederale.
3. Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interesse
comune a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria
o a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale
debbono essere sottoposte preventivamente alla Segreteria
Confederale e se condivisi, sottoscritti come da previsione di
cui al precedente comma 2.
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Art. 8 – Sciopero.
1. Lo sciopero generale nazionale viene deciso dalla Segreteria
Confederale, ovvero dalle segreterie delle Unioni Territoriali
o Regionali quando si tratti di sciopero regionale o territoriale.
2. Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso
dagli organi direttivi delle corrispondenti strutture, in
relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime
raggruppano.
Art. 9 -Congressi ed assisi nazionali.
1. Il Congresso confederale e quelli delle strutture territoriali e di
categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e
straordinariamente su deliberazione dei competenti organi
come individuati dal presente Statuto.
2. Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del
Regolamento Elettorale emanato dalla Segreteria Confederale
di cui al successivo art. 15, 3 comma, lettera c.
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TITOLO III
Organizzazione
Art. 10 - Organizzazione unitaria ed articolazione organizzativa.
1. La articolazione organizzativa della UGL, in ogni sua
componente, confederale, territoriale e di categoria è
costantemente finalizzata a realizzare la più attiva
partecipazione degli iscritti e dei lavoratori alle attività
sindacali ed alla determinazione della politica sindacale.
2. La UGL si articola nelle seguenti strutture:
a) le Unioni del lavoro territoriali;
b) le Unioni del lavoro Regionali;
c) le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria.
3. I segretari responsabili delle strutture di cui al comma
precedente assumono la rappresentanza legale delle stesse,
nell’ambito dell’autonomia amministrativa e finanziaria a loro
delegata dalle norme del presente Statuto.
4. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ulteriori norme
relative alle articolazioni strutturali di cui al comma 2, alla
loro organizzazione e funzionamento; alla composizione ed ai
compiti degli organi statutari, nonché alle loro modalità di
elezione, possono essere disposte tramite uno o più
Regolamenti emanati dal Comitato Confederale su proposta
della Segreteria Confederale.
Art. 11 - Organi della Confederazione.
Gli organi della Confederazione sono:
a) il Congresso confederale;
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b) il Consiglio Nazionale;
c) il Segretario Generale;
d) la Segreteria Confederale;
e) il Comitato Confederale;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.
Art. 12 - Congresso Confederale.
1. Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante
della UGL.
2. Determina gli orientamenti di politica generale e valuta
l'azione svolta dagli organi direttivi centrali.
3. Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su
deliberazione del Consiglio Nazionale. In via straordinaria.
viene convocato su richiesta dei 2/3 dei componenti del
Consiglio stesso.
4. Il numero dei delegati è fissato dalla Segreteria Confederale
tenendo conto dello sviluppo conseguito dalla
Confederazione.
5. I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle
strutture territoriali e da quelle di categoria, in rapporto e
ragione degli associati rispettivamente raggruppati nelle
stesse.
6. Sono compiti del Congresso confederale:
a) definire gli orientamenti fondamentali della UGL ai
quali ogni singola articolazione è vincolata;
b) eleggere il Segretario Generale;
c) eleggere il Consiglio Nazionale;
d) eleggere il Collegio dei probiviri;
e) eleggere il Collegio dei revisori dei conti.
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7. Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto
confederale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati
presenti.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori.
Art. 13 - Consiglio Nazionale della UGL.
1. Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante
dell'UGL tra un Congresso e l'altro.
2. Ad esso è affidato il compito di impostare le iniziative di
portata generale; di verificare il complesso dell'attività
sindacale; di provvedere alla convocazione ordinaria e
straordinaria del Congresso confederale.
3. Unitamente al Segretario Generale ed alla Segreteria
Confederale risponde dell'attuazione degli orientamenti
determinati dal Congresso.
4. I Presidenti degli Enti, degli Istituti e delle Associazioni
promosse dalla Confederazione, e comunque i legali
rappresentanti degli stessi comunque denominati, possono
essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale
della UGL.
5. Fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata
dei 2/3 dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto
proposte dalla Segreteria Confederale.
6. Il Consiglio Nazionale dell'UGL è eletto dal Congresso nel
numero di 180 componenti.
7. Il Consiglio Nazionale può effettuare cooptazioni per supplire
alle vacanze dei propri componenti eletti che si verificassero
tra un Congresso e l’altro.
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8. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività
confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri
elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo di 50.
9. L'eventuale revoca o decadenza dall’incarico che aveva
determinato la cooptazione comporta per l’associato
automaticamente la immediata decadenza da componente del
Consiglio Nazionale.
10. Il Consiglio Nazionale delibera, inoltre, le sostituzioni di
componenti, dimissionari, revocati o decaduti, della Segreteria
Confederale, del Comitato Confederale, del Collegio
Confederale dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti.
11. Tutte le cooptazioni o sostituzioni, in qualsiasi modo
motivate, avvengono su iniziativa e proposta del Segretario
Generale.
12. Il Consiglio Nazionale si doterà di un regolamento atto a
garantirne il corretto funzionamento.
13. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma ogni semestre,
secondo le modalità previste dallo Statuto e dal proprio
regolamento, e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua
convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti.
14. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni
del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice
dei votanti, ad eccezione dei casi per i quali è prevista, dallo
Statuto, la maggioranza qualificata.
15. Oltre a quelli indicati dal presente Statuto, sono compiti
precipui del Consiglio Nazionale:
a) approvare il rendiconto economico-finanziario
confederale annuale;
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b) approvare, su proposta del Segretario Generale, il
regolamento operativo del Collegio Confederale dei Probiviri
e le norme procedurali di giurisdizione interna.
16. Nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario generale, il
Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3
dei suoi componenti, provvede alla elezione nel suo seno del
nuovo Segretario Generale, deliberando contemporaneamente,
e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso
straordinario confederale da tenersi entro sei mesi dalla data
della deliberazione stessa.
17. I Presidenti, e comunque i legali rappresentanti degli Enti,
degli Istituti, delle Associazioni promosse dalla
Confederazione possono essere invitati a partecipare ai lavori
del Consiglio Nazionale.
Art. 14 - Il Segretario Generale.
1. Il Segretario Generale promuove ed indirizza le iniziative
politico-sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la
gestione del patrimonio confederale secondo gli orientamenti
del Congresso, le deliberazioni del Consiglio Nazionale, e
degli altri organi collegiali previsti dallo Statuto .
2. Ha la rappresentanza legale dell’UGL Confederale di fronte a
terzi e in giudizio in tutte le materie. Assume impegni in nome
e per conto della UGL Confederale nell'ambito delle decisioni
adottate dalla Segreteria Confederale, dal Comitato
Confederale e degli altri organi collegiali previsti dallo
Statuto. Ha la rappresentanza generale della Confederazione
nelle Assemblee dei soci delle Associazioni, Enti, società di
persone o di capitali, alle quali l’UGL Confederale partecipa o
nelle quali detiene quote e/o azioni.
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3. È facoltà del Segretario Generale nominare suoi delegati per
la conclusione di particolari negozi giuridici.
4. Presiede il Consiglio Nazionale, provvedendo alla sua
convocazione d’intesa con la Segreteria Confederale.
5. Convoca e presiede, determinandone l’ordine del giorno, la
Segreteria Confederale ed il Comitato Confederale.
6. Istituisce i Dipartimenti, i Coordinamenti e gli Uffici
confederali, determinandone l’ordinamento, i compiti e
l’ambito delle attività delegate, sentita la Segreteria
Confederale, nomina i responsabili degli stessi e provvede
all’assunzione del personale necessario.
7. È facoltà del Segretario Generale sottoporre all’approvazione
della Segreteria Confederale i regolamenti interni, anche
attuativi dello Statuto.
8. Viene eletto dal Congresso confederale, nel primo scrutinio a
maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a
maggioranza relativa.
9. Con scadenza almeno biennale si presenta al Consiglio
Nazionale, unitamente alla Segreteria Confederale per la
relazione di medio termine sull’attività svolta e sul
programma di attività per il biennio successivo. Su tale
relazione il Consiglio Nazionale esprime il proprio voto.
10. Dura in carica sino al successivo Congresso, salvo che il
Consiglio Nazionale ne deliberi la revoca e/o decadenza con il
voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
Art. 15 - Segreteria Confederale.
1. La Segreteria Confederale esercita funzioni collegiali
esecutive degli orientamenti del Congresso e delle
deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato
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Confederale, di fronte ai quali risponde unitamente al
Segretario Generale.
2. Viene nominata dal Segretario Generale con il quale collabora
nella determinazione e nell'attuazione delle iniziative
confederali, e riceve il voto di fiducia da parte del Consiglio
Nazionale.
3. Le funzioni esecutive della Segreteria Confederale sono le
seguenti:
a) emanare norme per il tesseramento ed i contributi
sindacali, il loro importo e le modalità di distribuzione;
b) esaminare il rendiconto economico-finanziario
annuale confederale da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale;
c) emanare il regolamento elettorale per il Congresso
Confederale e per quello delle strutture territoriali e di
categoria;
d) predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello
Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Nazionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e
l'altro;
e) deliberare la costituzione o la istituzione, approvare lo
statuto e nominare gli organi, dell’Istituto di assistenza e
patrocinio, oltre che di qualsiasi altro Ente, Istituto,
Associazione, o Centro Studi, di diretta emanazione
confederale;
f) deliberare la costituzione e la istituzione, anche in
concorso ed associazione con altri soggetti, di qualsiasi altro
Ente, Istituto, Associazione, Consorzio o Sodalizio,
funzionale al raggiungimento degli scopi confederali e/o la
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partecipazione della UGL ai medesimi in qualità di socio e/o
associato;
g) deliberare sull’inquadramento dei lavoratori alle
competenti Federazioni Nazionali di categoria e,
conseguentemente, sulla assegnazione a queste di comparti
produttivi e o merceologici competenti in uno o più contratti
collettivi;
h) deliberare sulle incorporazioni, costituzione, scissione
e ristrutturazione delle Unioni Territoriali del Lavoro e delle
Federazioni Nazionali di categoria;
i) deliberare su proposta del Segretario Generale, la
nomina di reggenti delle strutture neo costituite;
j) deliberare su ogni altra materia la cui competenza ne
viene espressamente attribuita dallo Statuto.
4. Si riunisce, di norma, una volta alla settimana ed è convocata
dal Segretario Generale che la presiede e ne determina
l’ordine del giorno. Delibera a maggioranza dei presenti e le
decisioni collegiali sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti. A parità dei voti decide il voto
del Segretario Generale.
5. La Segreteria Confederale, quale organo giurisdizionale, è
competente altresì a decidere in prima istanza sulle violazioni
dello Statuto o sui fatti e comportamenti, raffiguranti ipotesi
di carattere disciplinare, che siano lesivi dell'unità e del buon
nome dell'UGL o che ledano l'onore e la rispettabilità dei
dirigenti confederali, dei Responsabili delle Unioni
Territoriali e Regionali, dei Responsabili delle Federazioni o
Sindacati nazionali di categoria e dei componenti gli organi
confederali.
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6. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio
Nazionale con apposita mozione la decadenza o la
sostituzione anche di singoli componenti la Segreteria
Confederale.
7. La Segreteria Confederale rimane in carica per un biennio, i
componenti della stessa possono essere rinominati.
8. ratifica le cooptazioni deliberate dalle Unioni Regionali,
Territoriali e delle Federazioni Nazionali;
9. decide con delibera motivata, anche ai sensi dell’articolo 23
comma 4, lo scioglimento degli organi delle Unioni Regionali
o Territoriali e delle Federazioni Nazionali o Sindacati di
Categoria, qualora questi assumono posizioni, e
comportamenti anche in materia di politiche sindacali e
contrattuali, che siano in contrasto con i principi le norme
fondamentali dello Statuto e dei previsti Regolamenti anche di
carattere amministrativo o degli indirizzi o delle deliberazioni
degli organi statutari della UGL. Nomina, quindi, su proposta
del Segretario Generale , un Reggente con il compito di
portare la struttura, nei tempi previsti, al Congresso
Straordinario. Qualora le posizioni ed i comportamenti assunti
riguardano solo la figura del Responsabile dell URL o della
UTL o della Federazione Nazionale può decidere di
mantenere in carica gli altri organismi eletti.
Art. 16 - Comitato Confederale.
1. Il Comitato confederale è l’organo che, d’intesa con il
Segretario Generale, ha il compito di definire i piani
programmatici di sviluppo e di delineare le concrete iniziative
politiche e sindacali finalizzate alla realizzazione degli
obiettivi individuati dal Congresso Confederale e dal
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Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato confederale:
a) decide sui conflitti di attribuzione e di competenza di
qualsiasi natura, oltre che su quelli aventi materia politicosindacale
o contrattuale, insorte tra le diverse strutture
orizzontali e verticali della confederazione;
b) delibera, l’approvazione degli accordi di seconda
affiliazione e quelli di carattere elettorale (in materia di
rappresentanze sindacali in qualsiasi modo denominate);
c) deliberare su ogni altra materia la cui competenza gli
viene espressamente attribuita dallo Statuto.
3. Il Comitato Confederale, su proposta ed iniziativa della
Segreteria Confederale, può convocare Assemblee nazionali,
territoriali, categoriali con funzioni di indirizzo politico ed
organizzativo (Conferenze organizzative, di programma, dei
quadri e delegati ecc.) fissandone i criteri e le modalità di
composizione e di svolgimento.
4. Il Comitato Confederale è composto dal Segretario Generale,
dai componenti la Segreteria Confederale; dai Presidenti degli
Enti di diretta emanazione confederale, dal legale
rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i
semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di
gestione senza deleghe operative) delle società di capitali le
cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti di
voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione, dal
dirigente responsabile apicale (comunque denominato) delle
Associazioni collaterali costituite dalla confederazione o che
in ogni caso con essa abbiano accordi associativi o patti di
affiliazione anche secondari, e da non più di ulteriori 45
componenti. Quest’ultimi 45 componenti rimangono in carica
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per un biennio, possono essere confermati dopo ciascuna
scadenza e sono così determinati:
a) fino a 30 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su
proposta del Segretario Generale, tra i rappresentanti delle
strutture territoriali e regionali e tra i rappresentanti delle
strutture di categoria;
b) fino a 15 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su
proposta del Segretario Generale, in relazione a particolari
esigenze organizzative di carattere confederale.
5. Il Comitato Confederale è convocato dal Segretario Generale
che lo presiede e ne determina l’ordine del giorno.
6. Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali
sono valide quando sia presente la maggioranza dei
componenti. A parità di voti decide il voto del Segretario
Generale.
7. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio
Nazionale con apposita mozione la decadenza o la
sostituzione anche di singoli componenti il Comitato
Confederale.
TITOLO IV
Patrimonio ed Organi di controllo
Art. 17 – Autonomia finanziaria e contributi sindacali.
1. L’autonomia finanziaria dell'UGL è fondata sulla
contribuzione volontaria, che si esplica sostanzialmente con la
sottoscrizione da parte degli iscritti della delega per la
trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con il
tesseramento e la libera contribuzione.
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2. Qualsiasi contribuzione versata dai lavoratori, risulta
vincolata alla apposita regolamentazione sul finanziamento e
sui riparti delle quote sindacali.
3. La distribuzione delle risorse finanziarie da parte della
Confederazione deve essere effettuata in modo sistematico.
Un apposito Regolamento, deliberato dalla Segreteria
Confederale, determinerà le modalità di ripartizione delle
stesse.
Art. 18 - Autonomia amministrativa e responsabilità.
1. I Segretari responsabili delle Unioni del Lavoro territoriali,
delle Unioni Regionali e delle Federazioni o Sindacati
nazionali di categoria ai vari livelli rappresentano legalmente
le rispettive strutture assumendo le obbligazioni necessarie
per il corretto e normale funzionamento delle medesime e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro spettanti sulla
base di apposite delibere dei propri organi.
2. Le Unioni del Lavoro territoriali, le Unioni Regionali e le
Federazioni o Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e
Istituti confederali, sono amministrativamente autonome,
pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni
assunte da qualsiasi altra.
3. Le strutture territoriali e di categoria gestiscono
autonomamente le quote di riparto dei contributi sindacali e le
altre entrate e beni loro pervenuti, a tal fine hanno l’obbligo di
predisporre ed approvare un rendiconto economicofinanziario
annuale e tenere una adeguata contabilità
amministrativa adeguatamente documentata e tecnicamente
corretta.
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4. Gli organi confederali e la UGL confederale rispondono di
fronte a terzi soltanto degli impegni che il Segretario Generale
ha assunto direttamente in nome e per conto della UGL.
5. Gli organi delle strutture territoriali o di categoria rispondono
collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il
rispettivo segretario responsabile ha assunto direttamente in
nome e per conto delle stesse.
6. Le eventuali verifiche sulla regolarità di gestione nei confronti
di strutture territoriali e di categoria non comportano
assunzione di corresponsabilità da parte dell’organo esecutivo
di grado superiore che le ha predisposte.
7. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
UGL, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
8. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è, in
alcun caso, rivalutabile.
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’articolazione
strutturale di competenza, accompagna con una propria
relazione il rendiconto economico-finanziario annuale;
controlla l'andamento amministrativo e verifica la regolarità
delle scritture e dei documenti contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti confederale è composto da
cinque membri effettivi e da cinque supplenti, quello delle
strutture territoriali e di categoria da tre membri effettivi e due
supplenti.
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3. I presidenti dei Collegi vengono eletti fra i membri effettivi
nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o
dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.
4. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato,
rispettivamente alla articolazione interessata, con apposita
delibera dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Direttivo della
Unione territoriale o dal Consiglio Nazionale della
Federazione Nazionale.
5. Nessun associato può essere membro di più collegi dei
revisori dei conti. I membri dei collegi dei revisori dei conti
non possono rivestire altre cariche nella medesima
articolazione organizzativa.
TITOLO V
Giurisdizione interna.
Art. 20 - Collegio dei Probiviri.
1. Gli organi di giurisdizione interna della UGL sono:
a) Segreteria Confederale;
b) Collegio Confederale dei Probiviri;
c) Collegio dei probiviri della Unione Regionale;
d) Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale.
2. Agli organi di giurisdizione interna compete di svolgere
accertamenti sui fatti denunciati, raffiguranti ipotesi di
carattere disciplinare, che siano lesivi dell’unità e del buon
nome dell’UGL o che ledano l’onore e la rispettabilità dei
dirigenti degli organi confederali, delle Unioni Territoriali e
Regionale e delle Federazioni Nazionali di categoria; di
irrogare sanzioni disciplinari.
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3. I collegi dei probiviri delle Unioni Regionali e delle
Federazioni Nazionali sono organi di giurisdizione di prima
istanza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, quinto comma,
e dall’art. 23, secondo comma, del presente Statuto.
4. Il Collegio Confederale dei probiviri è competente a
giudicare, in seconda ed ultima istanza, rispetto ai ricorsi
avverso le decisioni di qualsiasi altro organo di giurisdizione.
5. Il Collegio dei Probiviri confederale è composto da cinque
membri effettivi e da tre supplenti; quello delle strutture
territoriali e di categoria da tre membri effettivi e due
supplenti.
6. I Presidenti dei Collegi vengono eletti tra i membri effettivi
nella prima riunione. I membri effettivi decaduti o
dimissionari vengono sostituiti dai supplenti.
7. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con apposita
delibera, rispettivamente alla articolazione interessata, dal
Consiglio Nazionale, dal Consiglio Direttivo della Unione
territoriale o dalla Giunta della Federazione Nazionale.
8. Il Collegio dei Probiviri confederale è competente a giudicare,
in seconda ed ultima istanza rispetto alle decisioni di qualsiasi
altro organo di giurisdizione interna dell’UGL.
9. I membri dei collegi dei probiviri non possono rivestire altre
cariche nella medesima articolazione organizzativa di
appartenenza. Nessun associato può essere membro di più
organi di giurisdizione.
10. Tutti i componenti il Collegio sono vincolati al massimo di
riservatezza sia nelle fasi preliminari o dibattimentali del
procedimento che ad indagine conclusa, ad eccezione, e
successivamente alla loro approvazione, al solo contenuto
delle delibere stesse.
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11. È fatto obbligo ai componenti del Collegio, prima della
formale costituzione del Collegio abilitato a decidere, rendere
note circostanze o fatti che possano costituire, anche in modo
marginale od incidentale, un interesse personale nei
procedimenti in esame.
12. Il Collegio dei Probiviri confederale può proporre
all’approvazione del Consiglio Nazionale, modifiche alle
norme procedurali di giurisdizione interna.
Art. 21 - Sanzioni disciplinari.
1. Gli organi di giurisdizione interna possono irrogare o
confermare le seguenti sanzioni:
a) censura con diffida;
b) sospensione dall'attività sindacale da tre a dodici mesi
con decadenza da ogni carica;
c) espulsione dalla UGL.
2. La sanzione della sospensione dall'attività sindacale non
consente la eventuale rielezione nelle cariche rivestite o in
altre prima che siano trascorsi sei mesi dalla fine della
sospensione.
3. La sanzione dell'espulsione non consente che l'eventuale
nuova domanda di associazione possa essere ricevuta prima di
diciotto mesi, dalla Segreteria Confederale.
Art. 22 - Provvedimenti cautelari.
1. Per fatti di particolare gravità può essere deliberata, per il solo
tempo necessario alla procedura di accertamento ed al
giudizio, la sospensione cautelare ed urgente da ogni carica e
dall'attività sindacale, dei dirigenti sindacali di qualsiasi
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livello, qualora questi assumano posizioni e comportamenti,
anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano
in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello
Statuto e dei previsti regolamenti anche di carattere
amministrativo, degli indirizzi e delle deliberazioni degli
Organi statutari confederali, o siano gravemente lesivi per
l’immagine della UGL, demandando contestualmente
all’organo di giurisdizione competente le conseguenti
decisioni da assumersi entro il termine di dieci giorni.
La sospensione di cui sopra può essere adottata anche in caso di
inerzia del Dirigente Sindacale.
2. Tali provvedimenti vengono adottati:
a) dal Segretario responsabile delle Unioni Territoriali o
Regionali e delle Federazioni o Sindacati nazionali di
categoria nei confronti dei propri dirigenti;
b) dalla Segreteria Confederale, nei confronti di segretari
responsabili delle Unioni Territoriali e Regionali; di segretari
responsabili delle strutture nazionali di categoria e dei
componenti gli organi confederali.
3. La sospensione cautelare dalla carica di Segretario
Responsabile di Unioni Territoriale o Regionale, e dei
Segretari Responsabili nazionali di categoria, comporta la
nomina, da parte della Segreteria Confederale, di un reggente
temporaneo con la conseguente temporanea sospensione degli
organi direttivi ed esecutivi della struttura interessata.
4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente la Segreteria
Confederale trasmette gli atti e la istruttoria relativa al
Comitato confederale per le decisioni di sua competenza.
5. I provvedimenti debbono essere motivati e comunicati per
iscritto a mezzo di raccomandata a.r. presso il domicilio
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risultante dagli archivi anagrafici ed in ogni caso tramite
affissione presso l’Unione Territoriale di competenza.
6. Di tutti i provvedimenti, assunti ai sensi del secondo comma,
lettera a) del presente articolo, deve essere data immediata e
contestuale comunicazione alla Segreteria Generale.
TITOLO VI
Articolazioni organizzative.
Art.23 – Unione Territoriale del Lavoro.
1. L’UGL individua nelle Unioni Territoriali del Lavoro lo
strumento più idoneo per concretizzare il necessario
decentramento della responsabilità di proposta ed iniziativa
sindacale. A tal fine possono costituire delegazioni Comunali
e/o zonali.
2. Le Unioni territoriali, nel quadro delle direttive ed il
coordinamento Confederale, hanno il compito di
rappresentanza, di elaborazione e di iniziativa sindacale nel
territorio di competenza, curando le vertenze sulle materie di
interesse generale e di settore a livello territoriale e
promuovendo lo sviluppo delle relazioni sindacali e di
programma con le istituzioni locali.
3. Sono organi della Unione territoriale:
a) il Congresso territoriale;
b) il Consiglio Direttivo territoriale;
c) il Segretario responsabile territoriale;
d) la Segreteria territoriale;
e) il Collegio territoriale dei revisori dei conti.
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4. Il Congresso territoriale è l’organo che delibera gli indirizzi
programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il
Segretario responsabile territoriale, il Consiglio Direttivo
territoriale ed i Collegi territoriali.
5. Il Segretario responsabile territoriale rappresenta l’unità
politica ed organizzativa della UGL nel territorio di
competenza; promuove e dirige le attività dell’Unione
territoriale secondo gli orientamenti del Congresso
confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le
disposizioni degli organi confederali.
6. Il Consiglio Direttivo dell’Unione territoriale è composto da
un minimo di sedici componenti.
7. I componenti eletti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi
motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo
organo, per mezzo di cooptazione di altri associati.
8. La Segreteria territoriale è eletta, su proposta del Segretario
Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
9. La segreteria territoriale coadiuva il segretario responsabile
nella determinazione e nella direzione delle iniziative
sindacali da assumere per l’espletamento dei compiti attribuiti
nella conduzione della Unione; l’attuazione degli indirizzi
congressuali e l’applicazione delle disposizioni confederali.
10. Il Segretario ed il Consiglio Direttivo rispondono
collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei
confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della
struttura da loro diretta.
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Art. 24 - Unioni Regionali.
1. L’Unione Regionale realizza l’unità politica e organizzativa
delle strutture territoriali e di categoria che operano nel
territorio di competenza.
2. In particolare ha il compito di:
a) rappresentanza e di coordinamento nell’attività di
contrattazione e di partenariato con le istituzioni e controparti
datoriali sulle politiche regionali e contrattuali;
b) gestione, con il coinvolgimento delle UTL e delle categorie,
delle iniziative per lo sviluppo del territorio, delle politiche di
settore e della contrattazione negoziale;
c) svolgere attività di studio e informazione sui problemi
sindacali sociali ed economici che più direttamente interessano i
lavoratori della Regione;
d) promuovere e coordinare iniziative nell’ambito regionale per
accrescere le adesioni all’UGL;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta
eventualmente conferitele dagli organi confederali.
3. Sono organi della Unione Regionale:
a) il Congresso Regionale;
b) il Consiglio Direttivo Regionale;
c) il Segretario Responsabile Regionale;
d) la Segreteria Regionale;
e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio Regionale dei Probiviri;
4. Il Congresso regionale è l’organo che delibera gli indirizzi
programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il
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Segretario responsabile regionale, il Consiglio Direttivo
regionale ed i Collegi regionali.
5. Il Segretario responsabile regionale rappresenta l’unità
politica ed organizzativa della UGL nella regione di
competenza; promuove e dirige le attività dell’Unione
regionale secondo gli orientamenti del Congresso
Confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le
disposizioni di organi confederali.
6. Il Consiglio Direttivo dell’Unione regionale, e composto da
un numero di componenti variabile in considerazione della
estensione territoriale e della consistenza demografica della
regione interessata e comunque non superiore a 22.
7. I componenti eletti dal Consiglio Direttivo, per qualsiasi
motivo decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo
organo, per mezzo di cooptazione di altri associati.
8. La Segreteria regionale è eletta, su proposta del Segretario
Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
9. La segreteria regionale coadiuva il segretario responsabile
nella determinazione e nella direzione delle iniziative
sindacali da assumere per l’espletamento dei compiti attribuiti
nella conduzione della Unione; l’attuazione degli indirizzi
congressuali e l’applicazione delle disposizioni confederali.
10. Il Segretario Regionale ed il Consiglio Direttivo rispondono
collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei
confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della
struttura da loro diretta.
11. Le sedi delle Unioni Regionali dovranno essere fissate nel
capoluogo della regione, salvo eccezioni espressamente
autorizzate dalla Segreteria Confederale.
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12. Nell’ambito del più generale sistema dei servizi confederali,
che costituisce per la UGL uno strumento di azione sindacale
di supporto alle attività di tutela del mondo del lavoro, le
Unioni Regionali hanno la responsabilità di coordinamento e
impulso delle strutture di servizio tra le quali sono compresi
gli Enti di emanazione confederale e le associazioni
collaterali.
Art. 25 – Federazioni e Sindacati nazionali di categoria.
1. Le Federazioni e i Sindacati raggruppano gli associati
all’UGL secondo l’inquadramento e con le modalità stabilite,
per quanto di rispettiva competenza, dal Comitato
Confederale e dalla Segreteria Confederale.
2. Possono articolarsi, nel rispetto delle direttive e delle
specifiche deliberazioni della Segreteria Confederale in
Sindacati nazionali di categoria.
3. Nell’ambito delle direttive e del coordinamento Confederale è
di pertinenza delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di
categoria l’esercizio e la conduzione del mandato negoziale a
livello nazionale, territoriale ed aziendale.
4. Sono organi delle Federazioni e Sindacati di categoria
Nazionali:
a) il Congresso;
b) il Consiglio federale;
c) il Segretario responsabile;
d) la Segreteria federale;
e) Il Collegio federale dei revisori dei conti;
f) il Collegio federale dei probiviri.
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5. Il Congresso è l’organo che delibera gli indirizzi
programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il
Segretario responsabile, il Consiglio federale ed i Collegi.
6. Il Segretario responsabile promuove e dirige le attività della
struttura di categoria secondo gli orientamenti del Congresso
confederale, le decisioni del Consiglio federale e le
disposizioni degli organi confederali.
7. I componenti eletti nel Consiglio Direttivo Federale, per
qualsiasi motivo decaduti, possono essere sostituiti dal
medesimo organo per mezzo di cooptazione di altri associati.
8. Il Consiglio federale è composto da un minimo di 26
componenti.
9. La Segreteria federale è eletta, su proposta del Segretario
Responsabile, dal Consiglio Direttivo federale tra i suoi
componenti.
10. La segreteria della struttura di categoria coadiuva il segretario
responsabile nella determinazione e nella direzione delle
iniziative sindacali da promuovere per l’espletamento dei
compiti attribuitigli nella conduzione della stessa e
l’attuazione degli indirizzi congressuali e delle disposizioni
degli organi confederali.
11. Il Segretario e il Consiglio Direttivo rispondono
collegialmente esclusivamente degli impegni assunti nei
confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto della
struttura da loro diretta.
12. Le sedi delle Federazioni nazionali di categoria dovranno
essere fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni
autorizzate dalla Segreteria Confederale dell’UGL.
Art. 26 - Coordinamenti tematici.
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1. L’UGL promuove l’istituzione e la crescita di Coordinamenti
tematici aventi la finalità di sviluppare tematiche di interesse
sociale comuni ai componenti delle aggregazioni stesse.
2. L’UGL promuove altresì articolazioni organizzative
finalizzate alla tutela di soggetti le cui attività non sono
riconducibili a quelle già previste dal presente Statuto.
Art.27 - Scioglimento.
1. Lo scioglimento della Confederazione deve essere deliberato
esclusivamente dal Congresso Confederale con il voto
favorevole dei 3/4 dei delegati eletti.
2. In tal caso, il Congresso confederale delibera contestualmente
la destinazione e l’impiego del patrimonio della
Confederazione prevedendo la sua devoluzione ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.